Esenzione IVA per ASD e SSD: novità e conferme dalla legge di conversione del Decreto Omnibus
Alberto Rigotto – Studio Rigotto
A partire dal primo gennaio 2025 entrerà in vigore la nuova disciplina IVA che riscrive le regole per il trattamento IVA delle attività sportive dilettantistiche con il passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione. Questa modifica, apparentemente solo formale, avrà al contrario un impatto significativo sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e sulle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in termini operativi, imponendo loro nuovi adempimenti fiscali e amministrativi.
La riforma prende avvio per porre rimedio alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nel 2010 in merito alla violazione della norma comunitaria in tema di operazioni assoggettabili ad IVA dagli Stati Membri. Questo quadro ha portato al recepimento della Direttiva 2006/112/CE nel Decreto-Legge n. 146 del 2021 (c.d. “Decreto fiscale” collegato alla Legge di bilancio per il 2022), convertito in Legge n. 215 del 2021, con modifiche al D.P.R. 633/72. Nella sostanza, l’impostazione concettuale data dalla Commissione Europea ha portato alla modifica sia dell’articolo 4 che dell’articolo 10 del Testo Unico IVA:
- eliminando dall’art. 4 la collocazione fuori campo IVA delle prestazioni sportiva a soci e tesserati
- riformulando l’art. 10 e prevedendo l’esenzione dall’imposta alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport, ciò “a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”.
Da notare come con l’operatività del Decreto Fiscale, prorogata al 1° gennaio 2025, si assisterà ad un disallineamento del trattamento fiscale tra imposte dirette e iva. Difatti, le operazioni rese in conformità ai fini istituzionali ora attratte in campo IVA (ancorché in esenzione) continueranno a fruire del regime di decommercializzazione di cui all’art. 148 comma 3 del TUIR.
In questo quadro articolato si inserisce, poi, l’art. 36-bis del D.L. 75/2023 (c.d. Decreto Pa-bis), in vigore dal 17 agosto 2023. Questa norma stabilisce che: “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”.
In ultimo, interviene il Decreto Omnibus, convertito in Legge n. 143 del 07 ottobre 2024, il quale chiarisce che
- sia ASD che SSD possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021(quindi fino al 01/01/2025).
Un tanto a dipanare i dubbi sulla possibile applicazione anticipata del nuovo regime, nonché sull’estensione del regime di esclusione IVA anche alla SSD, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L.289/2002.
In attesa di ulteriori chiarimenti in merito alle criticità in tema di coordinamento normativo tra le previsioni del c.d. “Decreto Fisco” e del “Decreto Pa-bis”, si schematizzano di seguito le principali novità.
| ASD | SSDaRL | |
| Dal 17/08/2023 per effetto dell’entrata in vigore del cd. Decreto Pa-bis | Possono continuare ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto IVA (regime di esclusione per le prestazioni sportive rese in attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di soci, associati o tesserati) Applicano il nuovo regime IVA di cui all’articolo 36bis DL 75/2023 per le prestazioni sportive rese nei confronti di terzi (esenzione IVA) | Come chiarito dal decreto Omnibus, possono fino al 31/12/2024 applicare il regime di esclusione di cui all’art. 4 del DPR 633/72 per le prestazioni sportive rese in attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di soci, associati o tesserati. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi |
| Dal 01/01/2025, salvo ulteriori proroghe | Alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica (sia soci e tesserati che terzi) si applica il nuovo regime di esenzione iva | Continuano ad applicare il regime di esenzione IVA di cui all’art. 36bis DL 75/2023 in quanto non ricomprese espressamente nel Decreto Fiscale DL 146/2021 |