Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio?
Le utili indicazioni della sentenza n. 1070/2024 del Tribunale di Milano e il possibile utilizzo del principio di revisione n. 320.
Un commento del dott. Alfredo Pascolin – Studio GPD & Partners
Come ormai metabolizzato dagli operatori del diritto, la legge 27 maggio 2015, n.69 (c.d. Legge Anticorruzione) ha riformato in maniera incisiva i presupposti del cd. “falso in bilancio”, inserendosi in un contesto più ampio teso a contrastare in maniera più efficace il fenomeno corruttivo, a cui normalmente si abbinano alcuni reati societari.
Il chiaro intento del legislatore era senza dubbio il ripristino della concreta punibilità quale atto necessario a garantire le regole di trasparenza e favorire la libera concorrenza.
In quest’ottica vennero perciò riformulati dal legislatore in senso ampiamente restrittivo gli artt. 2621 (False comunicazioni sociali) e 2622 (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del Codice Civile.
Si è così registrato un tangibile inasprimento dei profili sanzionatori; al contempo si introdusse la novità di maggior rilievo della nuova disciplina, ovvero la decisione di eliminare le soglie di punibilità previgenti scandite da precisi riferimenti percentuali (al di sotto delle quali la falsità diveniva per previsione legislativa “quantità trascurabile”), e sostituire contestualmente le stesse con il principio di “rilevanza”.
Seppure siano stati introdotti nel codice civile due nuovi articoli – e più precisamente il 2621-bis (Fatti di lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) – per cercare di mitigare alcuni effetti eccessivamente penalizzanti, appare di tutta evidenza l’estrema importanza di circoscrivere il mutato perimetro all’interno del quale si collocano le nuove fattispecie, ed in particolare capire quale sia l’effettiva “rilevanza” e se quest’ultima sia in taluna maniera predeterminabile.
Tuttavia, nessuno può affermare con assoluta certezza cosa siano in concreto i “fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero” o i “fatti di lieve entità” di cui si parla negli artt. 2621 e 2621-bis c.c., per il semplice fatto che il termine “rilevanti” e la locuzione “lieve entità” non sono determinabili in assoluto.
Sono così gli operatori sul campo del diritto a doversi sobbarcare concretamente l’onere di dare il giusto peso ai concetti di “fatti materiali rilevanti”, “fatti di lieve entità”, di “particolare tenuità del fatto” o ancora di “danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori”.
Di recente, la tematica qui introdotta ha trovato interessanti chiarimenti in una pregevole sentenza del Tribunale di Milano, la n. 1070 del 22 aprile 2024.
I Giudici meneghini hanno confermato infatti che le eventuali irregolarità da accertarsi in sede penale devono infatti rappresentare un vizio “rilevante”, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, valutandosi se questo incida sul grado di comprensibilità della singola informazione e se, complessivamente, sia idoneo a indurre in errore i lettori del documento.
Nella corposa sentenza citata i Giudici hanno ripercorso alcuni passaggi essenziali della disciplina ricordando che:
“Il principio di rappresentazione veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, richiamato dall’art. 2423 c.c., non postula l’esistenza di una verità oggettiva del bilancio, attributo invero improponibile per un documento costituito non soltanto da rilevazioni obiettive di quantità esattamente misurabili (es. disponibilità di cassa), ma anche da stime e dati congetturali, come evidenziato nell’articolata motivazione di Cass., Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 22474.
Trattandosi di ‘”documento dal contenuto essenzialmente valutativo”, il bilancio non può che tendere a una verità “relativa” o “convenzionale”, come felicemente osservato in dottrina, nella misura in cui le grandezze ivi rappresentate derivano da stime e valutazioni effettuate sulla base di criteri (tecnici e legali) e metodi valutativi prescritti dalla normativa ovvero dalle migliori prassi del settore generalmente accettate.
[…]
All’esito delle suddette analisi la rilevanza penale della condotta, sotto il profilo oggettivo, presuppone la ricorrenza di un fondamentale requisito: giacché il bilancio ha una preminente funzione informativa (da qui l’esigenza di “chiarezza” prevista dal legislatore), volta a consentire al lettore di esprimere un giudizio di sintesi sulla situazione complessiva della società, le eventuali irregolarità accertate in sede giudiziale devono tradursi in un vizio “rilevante,” sotto il profilo qualitativo e quantitativo, avuto riguardo alla predetta funzione del documento, considerato nella sua interezza, valutando se il vizio in questione incida sul grado di comprensibilità della singola informazione e se, complessivamente, sia idoneo a indurre in errore i lettori del documento (“il falso deve essere tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d’insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico “, S.U. cit.).
Se è indubbio che le soglie sono state eliminate, è vero altresì che risulta doveroso quindi indirizzare la ricerca verso qualche parametro oggettivo che possa svolgere una funzione tendenzialmente analoga, e per ciò stesso ridurre l’alea insita nel dettato normativo[1].
A tal proposito utili spunti di indagine possono essere forniti dal concetto di “significatività” (e nella pratica professionale dal suo sinonimo di “materialità”) contenuto nei principi di revisione.
Tale strumento, a mio avviso, può sicuramente essere il miglior parametro per determinare la “rilevanza” di cui al nuovo art. 2621 c.c.; al contempo può inoltre rappresentare un parametro probante della condotta “concretamente idonea ad indurre altri in errore”, condizione necessaria per il verificarsi delle fattispecie in discussione.
Se è vero che il concetto di significatività si ritrova già nei principi contabili (l’OIC 11 e lo IAS 7), mi sembra tuttavia che utili spunti possono venire dal principio di revisione Isa Italia n. 320 – denominato “Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.
Come già intuibile da quanto sopra accennato, la materialità, è associata quindi in prima approssimazione all’importanza di omissioni o errori nel bilancio tali da indurre il revisore ad una valutazione errata circa l’attendibilità del bilancio nel suo complesso.
Il problema nasce dal fatto che la stima della materialità deve (o quantomeno dovrebbe…) derivare anche una valutazione soggettiva, espressione del giudizio del revisore, che tenga conto anche della dimensione dell’impresa.
Rappresentando la sintesi di elementi qualitativi e quantitativi è influenzata dall’esperienza e dal giudizio professionale e dal senso critico di chi la determina: il principio ISA Italia n. 320 (par. 9) sottolinea infatti che la valutazione di cosa sia significativo dipende sempre da un giudizio professionale, il quale deve tenere conto non solo dell’importo[2] ma anche della “qualità” degli errori e/o omissioni[3].
Lo stesso principio contabile OIC 29 sostiene che
“data l’estrema varietà delle possibili fattispecie, non è possibile definire le soglie di significatività e rilevanza di un errore che possano determinare la non conformità al postulato della rappresentazione veritiera e corretta prevista dall’articolo 2423, comma 2. Una simile conclusione dipende da un complesso di circostanze che variano sensibilmente di caso in caso: possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono tuttavia sul piano qualitativo. In altri casi, possono aversi errori che, pur non essendo rilevanti di per sé, lo divengono a causa delle conseguenze che si sarebbero avute qualora non fossero stati commessi. Ad esempio, un mero errore di calcolo relativamente modesto commesso nell’iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante) potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità sia una condizione essenziale di un contratto il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti conseguenze economiche per l’impresa.”
In tale direzione va sicuramente anche il passaggio delle SS.UU. nella nota sentenza n. 22474/2016, quando ricorda che l’alterazione dei dati non deve incidere necessariamente solo sul versante quantitativo, “ben potendo anche il c.d. “falso qualitativo” avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio”.
Ecco allora che emerge l’importanza della professionalità del revisore, il quale deve usare il proprio personale giudizio professionale per individuare i fenomeni qualitativi che possono influenzare le decisioni degli utilizzatori, attuali e potenziali, del bilancio, e al contempo determinare quale sia la soglia quantitativa di errore- ossia la significatività degli errori rispetto al bilancio stesso- che li indurrebbe a cambiare atteggiamento nei confronti della società revisionata, e che possano rappresentare quindi una soglia di rilevanza penale.
[1] Le tesi del presente articolo sono state oggetto di un articolato intervento in A. PASCOLIN, “Esistono ancora soglie di punibilità nel falso in bilancio?” Il principio di revisione Isa Italia n. 320 e la sua possibile applicazione, in Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali, n. 06/2016, p.1539 e ss.
[2] Non si può sottacere che nella pratica il calcolo della significatività tiene conto soprattutto del dato quantitativo, ma ciò rappresenterebbe un errore nell’utilizzo dei principi di revisione.
[3] Un esempio di scuola è quello della accertata sottostima del valore delle rimanenze finali, dovuta alla mancata inclusione nel riepilogo inventariale di alcuni quantitativi, non significativi sotto il profilo quantitativo, di prodotti finiti, derivante da operazioni di vendita “in nero” effettuate dall’azienda. L’errore, ancorché non rilevante in termini monetari, lo è sotto il profilo qualitativo in quanto rivela una scarsa integrità della direzione e la sua probabile predisposizione a porre in essere operazioni non contabilizzate.