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Trasferimento di beni tra trust distinti: per l’Agenzia delle Entrate si applica l’imposta di donazione


Data di pubblicazione Luglio 16, 2025

Con la risposta n. 170/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attribuzione di beni da un trust originario a trust distinti, istituiti in esecuzione del regolamento del primo, configura un trasferimento a titolo gratuito rilevante ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Il caso riguarda un trust familiare costituito da tre fratelli, con beneficiari in linea retta, il cui regolamento prevedeva la successiva istituzione – al raggiungimento dei 30 anni da parte dei beneficiari – di trust autonomi e separati, ciascuno destinato a soddisfare le esigenze della rispettiva famiglia.

Il trustee ha poi effettivamente costituito tre trust distinti, con finalità autonome ma coerenti con gli scopi generali del trust originario. A ciascun nuovo trust è stata destinata una quota del patrimonio (azioni e immobili) del primo.

L’Agenzia, interpretando la normativa aggiornata dal 1° gennaio 2025 (modifiche al D.lgs. n. 346/1990), ha ritenuto che:

  • I trust successivi sono giuridicamente autonomi e dotati di propri beneficiari;
  • Il trasferimento realizza il presupposto impositivo in quanto atto di liberalità tra soggetti distinti;
  • Il trustee, con l’attribuzione del patrimonio, conclude il proprio mandato gestionale.

Effetti fiscali:

  • Applicazione dell’imposta sulle donazioni in quanto trasferimento a titolo gratuito a favore di soggetti considerati beneficiari;
  • In caso di beni immobili, applicazione proporzionale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L’Agenzia – con argomentazioni peraltro che destano anche non poche perplessità – supera l’interpretazione secondo cui l’operazione configurerebbe un semplice apporto infragruppo, evidenziando invece la separatezza giuridica tra i trust e la finalità effettiva dell’attribuzione patrimoniale.

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