Partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese a partire dal 10 giugno 2025: le novità della L. n. 76/2025
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio della L. 15 maggio 2025, n. 76, dal 10 giugno entra in vigore la nuova normativa – senz’altro epocale per l‘Italia – che attua l’art. 46 della Costituzione (“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”) nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea, “al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, di preservare e incrementare i livelli occupazionali e di valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale” e di introdurre “norme finalizzate all’allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità̀ delle imprese” (art. 1).
La legge innanzitutto definisce – all’art. 2 – le varie forme di partecipazione:
- la “partecipazione gestionale”, ossia “la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa”;
- la “partecipazione economica e finanziaria”, ossia “la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato”;
- la “partecipazione organizzativa”, ossia “il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa”;
- -la “partecipazione consultiva”, ossia “la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere”.
Quanto alla partecipazione gestionale, si consente – è quindi una facoltà, non un obbligo – di prevedere negli statuti delle società la partecipazione dei lavoratori alle scelte strategiche, mediante l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo.
A tal proposito, nelle società con sistema dualistico, l’art. 3 della legge stabilisce che “gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più̀ rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza”, nel mentre per le società che non adottano tale sistema il successivo art. 4 statuisce che “gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì̀, al comitato per il controllo sulla gestione…, ove costituito, di uno o più̀ amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti”.
Quanto invece alla partecipazione economica e finanziaria, l’art. 5 stabilisce che limitatamente all’anno 2025 in caso di distribuzione ai lavoratori di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi ed effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite degli utili assoggettabili all’imposta sostitutiva del 5% di cui alla L. n. 208/2015 è elevato a € 5.000 lordi.
L’art. 6 prevede poi la possibilità di istituite piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. In tal caso, e sempre per l’anno 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui alla predetta L. n. 208/2015 per un importo non superiore a 1.500 € annui saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50 % del loro ammontare.
La norma peraltro desta non poche perplessità e con ogni probabilità risulterà di scarsa applicazione, prevedendo un orizzonte temporale delle agevolazioni fiscali non strutturale ed anzi di poco più di 6 masi, ciò che – da un lato – mal si concilia con l’esigenza da lato con l’esigenza di coordinarsi con la contrattazione collettiva (di orizzonte notoriamente più ampio), e – dall’altro – impedisce una seria programmazione pluriennale anche alla luce degli incentivi correlati.
Quanto ancora alla partecipazione organizzativa, si potranno “promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro” (art. 7). Inoltre, le aziende potranno “prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità̀ dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità̀ nonché́ quelle dei responsabili della diversità̀ e dell’inclusione delle persone con disabilità“.
Infine, l’art. 8 prevede che “le imprese che occupano meno di 35 dipendenti possono favorire forme di partecipazione, anche attraverso enti bilaterali, dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse”. Gli ‘enti bilaterali’ sono definiti dalla legge quali “gli organismi costituiti a iniziativa di una o più̀ associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più̀ rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Da ultimo, quanto alla partecipazione consultiva, l’art. 9 introduce la facoltà di consultazione preventiva delle rappresentanze sindacali unitarie o delle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, dei rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore nell’ambito delle commissioni paritetiche.
L’art. 10 istituisce una procedura ad hoc, fatte salve le procedure consultive già previste dalla legge o dai contratti collettivi.
L’art. 11 fa espressamente salve le condizioni di migliore favore previste dai contratti collettivi.
La legge n. 76/2025 prevede inoltre una formazione specifica di durata non inferiore a 10 ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche nonché́ per coloro che partecipano agli organi societari, “ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali” (art. 12).
Infine, l’art. 13 prevede l’istituzione presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) di una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti dello stesso Cnel, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
Chiude l’art. 14, stabilendo che le disposizioni della L. n. 76/2025 si applicano anche alle società cooperative in quanto compatibili.